Statuto

Approvato nel corso dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 09.07.2020
STATUTO IAASA
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
È costituita, con sede legale presso: ENCI viale Corsica, 20 – 20137 Milano, e come sede sociale il domicilio del Presidente in carica, l’Associazione specializzata non avente fini di lucro denominata Italian Australian &
American Shepherd Association (I.A.A.S.A.) Ogni volta che un nuovo presidente sarà eletto, la sede sociale IASA sarà trasferita al domicilio del nuovoPresidente .
L’Associazione Italian Australian & American Shepherd Association agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo delle razze Australian Shepherd e Miniature American Shepherd, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati all’Enci e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal
disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’Associazione Italian Australian & American Shepherd Association fornisce periodicamente all’Enci una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi
di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
ART.2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
• propaganda la divulgazione delle razze Australian Shepherd e Miniature American Shepherd ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
• l’Associazione Italian Australian & American Shepherd Association è associata all’Ente nazionale della Cinofilia Italiana ( ENCI) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le determinazioni assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l’indirizzo, vigilanza , controllo e potere di sanzione o di sostituzione dell’Enci;
• organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo
l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.
SOCI
ART.3
Possono essere soci del Italian Australian & American Shepherd Association tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze Australian Shepherd e Miniature American
Shepherd , la cui domanda di associazione, presentata per iscritto, tramite gli appositi moduli predisposti dal Direttivo, nei modi previsti da presente Statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo.
ART.4
I soci si dividono in soci ordinari o soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra ‘Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
ART.5
La domanda di ammissione a soci è proposta per iscritto tramite gli appositi moduli predisposti dal Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto
sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo . Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo, entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura
di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio presentate per l’anno in corso del quale si svolge l’elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
La richiesta di rinnovo annuale del tesseramento, deve essere presentata per iscritto, tramite gli appositi moduli predisposti dal Direttivo.
I Soci non possono svolgere attività o partecipare ad organismi di Club in contrasto con le attività o le finalità dell’ Italian Australian & American Shepherd Association.
ART.6
L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci.
La quota annualmente versata ai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile a terzi.
ART.7
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
ART.8
La qualità di socio si perde:
• per dimissioni presentate nei modi previsti dell’art.7;
• per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
• per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
ART.9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
ART.10
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea Generale di soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Comitato Probiviri
• il Collegio Sindacale
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART.11
L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa , ogni socio ha diritto ad un voto. Il
socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria del Club, dai
soci cui sono state intestate, allegando copia del documento del delegante e del delegato, almeno 48 ore prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro socio.
Non è ammesso il voto per posta.
ART.12
L’Assemblea Generale sei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento del risultato di maggioranza.
ART.13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro la fine mese di marzo, salvo condizioni particolari, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annualità in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente tramite pubblicazione sul sito sociale, attraverso i moderni mezzi di comunicazione SCRITTA quali le e-mail , o con l’invio per posta ordinaria, ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere inviati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Negli inviti devono essere indicati la data, la località,l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso, l’assemblea è valida in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
ART.14
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
• sul programma generale dell’Associazione;
• sulla elezione delle cariche sociali;
• sul rendiconto economico-finanziario;
• sulle modifiche dello Statuto;
• sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art.4
• su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
• Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri.
Sei di essi sono eletti dall’Assemblea Generale fra i soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
Le candidature al Consiglio Direttivo di soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso, devono essere nominali ed individuali. Non sono ammesse candidature di “liste elettorali”. Uno è nominato dall’Enci e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla
successiva sostituzione da parte dell’Enci. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’Enci circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che vengono richieste i sensi del
Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Enci.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica
e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in
carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso.
ART.16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e
licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
ART. 17
IL Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti di uno oppure due segretari ed eventualmente di un tesoriere.
Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo ; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Il Consiglio, al suo interno, può creare un Comitato Esecutivo, che sarà formato dal Presidente, i due Vice-Presidenti e dal Tesoriere, che si riunirà allorché vi sia la necessità di decisioni e deliberazioni d’urgenza, necessarie all’attività del Club. Tali decisioni e delibere, dovranno essere poi ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza del Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione a mezzo e-mail, o posta ordinaria. In casi di estrema urgenza è ammessa la convocazione “ad horas”.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora mancassero, dal consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in aso di parità prevale il voto di chi presiede.
Purché non vi sia opposizione da parte di un componente il Consiglio Direttivo, le riunioni possono essere validamente tenute in tele conferenza, o attraverso altri strumenti multimediali, da approntarsi, se necessario, a cura degli uffici del Club, purché sia garantita:
a) l’esatta identificazione, a cura del Presidente e del Segretario, dei soggetti legittimati a presenziare alla conferenza;
b) la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, o per iscritto in tempo reale, sugli argomenti trattati e di poter visionare e ricevere documentazione e, ancora, di poter trasmettere documenti;
c) la presenza, almeno, del Presidente nel luogo scelto per la riunione, ove si considera tenuto il Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduta dalla carica.
18.1 Il Consiglio Direttivo del Club, ha la possibilità di nominare, tra i suoi soci non membri del Direttivo,
dei Responsabili di Settore (Razza, Agility, Obedience, Lavoro ecc.). Tali nomine dovranno essere
ratificate dall’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione utile.
18.2 Il Consiglio Direttivo del Club, ha la possibilità di istituire, ove se ne mostrasse la necessità, delle
Sezioni di Razza e/o Regionali del Club, le quali saranno formate da un Consiglio di Razza e/o Regionale
costituito da n° 5 membri. Tali nomine dovranno essere ratificate dall’Assemblea dei Soci nella sua
prima riunione utile.
Il Consiglio di Razza sarà presieduto dal Presidente dello IAASA, o in alternativa, da un membro del
Consiglio Direttivo IAASA, indicato dal Consiglio Direttivo stesso
18.3 Il Consiglio di Razza e/o Regionale dovrà eleggere al suo interno, un Responsabile, un suo Vice, ed
un Segretario ai sensi dell’art.17 dello Statuto Sociale.
18.4 Il Consiglio di Razza e/o Regionale delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Responsabile.
18.5 I Consigli di Razza e/o Regionali dello IAASA dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni quanto previsto dallo Statuto Sociale, e dal Regolamento
18.6 Tutte le delibere prese dai vari Consigli di Razza e/o Regionale, sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Direttivo dello IAASA
18.7 I componenti dei Consigli di Razza e/o Regionali che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
ART 18 BIS Rapporti tra lo IAASA e le Sezioni Regionali
18 BIS.1 Le Sezioni di Razza e/o Regionali dello IAASA, devono attenersi, nel perseguimento delle finalità associative, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti nonché delle delibere e determine del Consiglio Direttivo dello IAASA.
18 BIS.2 Le Sezioni di Razza e/o Regionali dello IAASA operano e si presentano rigorosamente quale associazioni autonome, pur se a loro volta associate allo IAASA. Esse non possono agire in nome e per conto del Club, facendo assumere obbligazioni od anche diritti a questa ultima.
18 BIS.3 Lo IAASA, per l’esercizio delle attività a rilevanza pubblica di cui all’art. 2 del presente Regolamento, si avvale della collaborazione dei Gruppi Cinofili e delle Associazioni specializzate.
18 BIS.4 Le Sezioni Regionali dello IASA svolgono le attività sociali sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dello IASA, nel rispetto della normativa comunitaria ed italiana, delle norme ENCI & FCI.
18 BIS.1 Lo IASA esercita i poteri di indirizzo e controllo nei confronti delle Sezioni Regionali tramite delibere, circolari, comunicati agli interessati.
IL PRESIDENTE
ART. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede, a quanto si
addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un
nuovo Presidente nella prima riunione.
L’Associazione presta all’Enci piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
• di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’Enci;
• di comunicare all’Enci le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito
alla disciplina ed all’organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’Enci.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, anche non consigliere purchè socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ART. 20
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dai beni mobili e immobili;
• dalle somme accantonate;
• da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
• dalla quote annuali versate dai soci;
• dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
• dalle attività di gestione;
• da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.
ART. 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci, con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari possono essere rieletti. L’Assemblea
generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente.
Le candidature al Collegio Sindacale, devono essere nominali ed individuali. Non sono ammesse candidature di “liste elettorali”. Possono essere eletti nel Collegio Sindacale, anche non soci del Club, purchè esperti in materia di gestione economica. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
ART. 23
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, lo statuto dell’Enci , il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’Enci nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Italian Australian & American Shepherd Association nonché alle Commissioni di Disciplina dell’Enci.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’Enci nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello statuto Enci, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Italian Australian & American Sheperd Association sono appellabili avanti alla Commissione Disciplinare di seconda istanza dell’Enci mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello statuto Sociale dell’Enci.
Il Collegio dei Probiviri dell’ Italian Australian & American Shepherd Association è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano incarica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottato a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
La denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver
contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie contro deduzioni dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il consiglio
Direttivo potrà, in via provvisoria , sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adattare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura;sospensione fino al un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci , che si pronuncerà in via definitiva.
L’Associazione Italian Australian & American Shepherd Association ottempera e da esecuzione alla decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza
dell’Enci.
SCIOGLIMENTO
ART. 24
La stessa Assemblea , sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di
associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
VARIE
ART. 25
Tutte le cariche in seno all’Associazioni sono gratuite.
ART. 26
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica non potrà essere proposta dall’Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione , oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata da proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di
Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
ART. 27
L’Associazione Italian Australian & American Shepherd Association riconoscere il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’Enci ed in particolare il potere dell’Enci di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’Enci, nonché dal Regolamento di attuazione del
medesimo.
ART. 28
Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.