Regolamento di Attuazione
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei SOCI del 10-07-2009
TITOLO I.
Disposizioni generali
1. Il presente Regolamento,dell’Italian Australian & American Shepherd Association (IAASA), è volto a dare applicazione, alle norme dello Statuto nonché a disciplinare lo svolgimento delle attività del Club.
2. Lo IAASA persegue le finalità indicate dallo Statuto. Svolge in collaborazione con altri soggetti cura la formazione degli allevatori.
3. Le attività di cui all’art. 2 sono svolte dallo IAASA anche tramite eventuali delegazioni.
4. Lo IAASA, compatibilmente con la normativa vigente, conforma le proprie attività agli indirizzi e ai regolamenti dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e della Federazione Cinologica Internazionale (FCI).
TITOLO II.
Soci
5.1 Ai sensi dell’art.3 dello Statuto possono divenir soci le persone fisiche tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze Australian Shepherd & Miniature American Shepherd
5.2 La domanda di ammissione a socio è presentata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo predisposto dallo IAASA. Alla domanda va allegato importo pari alla quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo IAASA. Tale domanda verrà valutata dal suddetto Consiglio ai sensi dello Statuto Sociale.
5.3 La domanda di rinnovo annuale dell’associazione allo IAASA, è presentata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo predisposto dallo IAASA. Alla domanda va allegato importo pari alla quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo IAASA.
5.4 Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la nomina a “Socio Onorario” dello IAASA di quelle persone e associazioni che si siano particolarmente distinti per meriti cinofili. La nomina deve essere accettata da parte del socio interessato.
5.5 Il Socio Onorario, può partecipare alle Assemblee senza alcun diritto di voto. Ha altresì diritto di fruire di tutte le agevolazioni legate all’essere socio, senza dover corrispondere la quota associativa.
TITOLO III.
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
SEZIONE I.
Assemblea
6.1 Al Presidente dello IAASA ed in sua assenza al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato dal Presidente, spetta:
a) espletare ogni formalità preliminare ai lavori assembleari;
b) verificare l’elenco dei soci che hanno diritto a partecipare all’Assemblea e le deleghe di cui all’art. 11 dello Statuto;
c) verificare il numero dei voti di cui ha diritto in Assemblea ciascun Socio, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto;
d) promuovere gli adempimenti di cui all’art. 12, dello Statuto.
6.2 Al Presidente dell’Assemblea spetta:
a) acquisire i risultati delle attività preliminari ai lavori assembleari, compresa la constatazione del numero dei soci presenti e rappresentati, svolte dagli Uffici dello IAASA antecedentemente alla sua nomina;
b) espletare ogni ulteriore formalità preliminare ai lavori assembleari;
c) presiedere l’Assemblea, una volta che egli la dichiari aperta, e dirigerla, fissandone, quando necessario, le regole per il suo svolgimento;
d) presiedere e gestire le procedure di voto e di scrutinio con l’ausilio del segretario e degli scrutatori nominati ai sensi dell’art. 12 dello Statuto;
e) proclamare i risultati delle votazioni;
f) utilizzare personale messo a disposizione dallo IAASA per ogni necessario supporto.
7.1 Il Segretario, sotto la direzione del Presidente dell’Assemblea:
a) redige il verbale dell’Assemblea, comprendente anche il resoconto delle operazioni di scrutinio dei voti, che è inserito nel libro dei verbali dei lavori assembleari;
b) acquisisce dagli Uffici del Club il foglio presenze, da allegarsi al verbale del l’assemblea, nel quale sono individuati i soci intervenuti e quelli rappresentati per delega, con specificazione del socio rappresentante;
c) custodisce, quando necessario, le urne in cui sono apposte le schede delle votazioni.
8.1 I lavori dell’Assemblea si svolgono, di regola, in una unica adunanza. Il Presidente dell’Assemblea, ove ne ravvisi l’opportunità e salvo l’opposizione della maggioranza dei soci presenti, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.
8.2 Le votazioni dell’Assemblea, esauritasi la discussione, avvengono:
a) per l’approvazione del bilancio nonché, quando si provveda all’elezione di cui all’art.12 dello Statuto, mediante voto palese, di regola per alzata di mano;
b) inderogabilmente quando si tratti di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di disciplina nonché i componenti elettivi del Collegio dei Sindaci, e in ogni ulteriore caso, salva diversa decisione della maggioranza dei soci presenti all’adunanza, mediante voto segreto, utilizzando schede, raccolte in apposite urne.
8.3 Nel caso di voto espresso secondo le modalità di cui all’art.8.2, lett.b), le operazioni di scrutinio, da compiersi conclusi i turni di voto se si tratti dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, e la proclamazione dei risultati avvengono in chiusura dell’adunanza oppure, a seguito della decisione del Presidente dell’Assemblea e sempre che non si opponga la maggioranza dei soci presenti, in un momento successivo alla chiusura dei lavori assembleari, specificamente individuato ed immediatamente comunicato all’Assemblea. Nel caso di scrutinio successivo i soci hanno facoltà di assistere alle relative operazioni e i risultati vengono senza indugio pubblicati sull’organo dello IAASA, o, comunque, a cura del Club.
8.4 I voti espressi con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento o indicate dal Presidente dell’Assemblea sono nulli.
9.1 L’intervento in assemblea dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.
9.2 Possono assistere ai lavori dell’Assemblea i collaboratori del Club, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio Direttivo, in relazione alle materie da trattare.
9.3 Su invito e comunque con il consenso del presidente dell’Assemblea possono seguire i lavori assembleari, o singole loro fasi, professionisti, consulenti, esperti, giornalisti.
10.1 L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base delle candidature individuali presentate, non è ammessa la presentazione di “liste elettorali”.
11.1 In caso di parità di voti il Presidente dell’Assemblea con l’ausilio del Segretario, invita l’Assemblea a procedere ad una seconda, ed eventuale terza, votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore parità, il Presidente dell’Assemblea con l’ausilio del Segretario procedono per sorteggio ad individuare il candidato prevalente.
11.2 L’elezione viene senza indugio comunicata al candidato, il quale, a pena di decadenza, provvede ad accettarla nei quindici giorni successivi, con dichiarazione scritta trasmessa presso gli uffici del Club.
SEZIONE II.
Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, Presidente
12.1 Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito allorché tutti i membri eletti abbiano accettato la carica.
12.2 Trascorso il termine di cui all’art.11, comma 2 senza che sia pervenuta l’accettazione del Consigliere, o nel caso in cui pervenga nel medesimo termine una dichiarazione scritta di rinuncia, subentra il primo dei non eletti.
12.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal candidato che ha ottenuto più voti, nomina il Presidente, il Vice presidente Vicario, il Vicepresidente, il Tesoriere,nonché il Segretario del Club.(queste ultime 2 cariche, possono essere assunte anche da membri esterni al Direttivo)
12.4 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare al suo interno la alcune commissioni di lavoro con specifici incarichi e budget di spesa.
12.5 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Sindaci.
12.6 Il Consigliere che venga sostituito o cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto all’art. 15 dello Statuto Sociale.
12.7 Delle riunioni del Consiglio, che si svolgono di regola presso la sede del Club, viene redatto, a cura del Segretario, il verbale, che, entro la riunione successiva previa lettura e approvazione da parte dei Consiglieri presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e poi trascritto, a cura di quest’ultimo, agli atti.
12.8 La convocazione è inviata, a cura del Presidente con l’ausilio del Segretario, con preavviso minimo di sette giorni, come da art. 18 dello Statuto Sociale, con qualsiasi mezzo atto ad assicurare l’effettivo inoltro della convocazione. In caso di necessità la convocazione avviene “ad horas”, anche telefonicamente.
12.9 Purché non vi sia opposizione da parte di un componente il Consiglio Direttivo, le riunioni possono essere validamente tenute in conferenza telefonica, via skype, o attraverso altri strumenti multimediali, da approntarsi, se necessario, a cura degli uffici del Club, purché sia garantita:
a) l’esatta identificazione, a cura del Presidente e del Segretario, dei soggetti legittimati a presenziare alla conferenza;
b) la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, o per iscritto in tempo reale, sugli argomenti trattati e di poter visionare e ricevere documentazione e, ancora, di poter trasmettere documenti;
c) la presenza, almeno, del Presidente e del Segretario nel luogo scelto per la riunione, ove si considera tenuto il Consiglio Direttivo.
12.10 Il Consiglio, al suo interno, può creare un Comitato Esecutivo, che sarà formato dal Presidente, i due Vice-Presidenti e dal Tesoriere, che si riunirà allorché vi sia la necessità di decisioni e deliberazioni d’urgenza, necessarie all’attività del Club. Tali decisioni e delibere, dovranno essere poi ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
SEZIONE III.
Articolazioni periferiche:
Responsabili di Settore, Sezioni di Razza e Sezioni Regionali
13.1 Il Consiglio Direttivo del Club, ha la possibilità di nominare, tra i suoi soci non membri del Direttivo, dei Responsabili di Settore (Razza, Agility, Obedience, Lavoro ecc.). Tali nomine dovranno essere ratificate dall’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione utile.
13.2 Il Consiglio Direttivo del Club, ha la possibilità di istituire, ove se ne mostrasse la necessità, delle Sezioni di Razza e/o Regionali del Club, le quali saranno formate da un Consiglio di Razza e/o Regionale costituito da n° 5 membri. Tali nomine dovranno essere ratificate dall’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione utile. Il Consiglio di Razza sarà presieduto dal Presidente dello IAASA, o in alternativa, da un membro del Consiglio Direttivo IAASA, indicato dal Consiglio Direttivo stesso
13.3 Il Consiglio di Razza e/o Regionale dovrà eleggere al suo interno, un Responsabile, un suo Vice, ed un Segretario ai sensi dell’art.17 dello Statuto Sociale.
13.4 Il Consiglio di Razza e/o Regionale delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Responsabile.
13.5 I Consigli di Razza e/o Regionali dello IAASA dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni quanto previsto dallo Statuto Sociale, e dal Regolamento
13.6 Tutte le delibere prese dai vari Consigli di Razza e/o Regionale, sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Direttivo dello IAASA
13.7 I componenti dei Consigli di Razza e/o Regionali che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
SEZIONE IV.
Rapporti tra lo IASA e le Sezioni Regionali
14.1 Le Sezioni di Razza e/o Regionali dello IAASA, devono attenersi, nel perseguimento delle finalità associative, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti nonché delle delibere e determine del Consiglio Direttivo dello IAASA.
14.2 Le Sezioni di Razza e/o Regionali dello IAASA operano e si presentano
rigorosamente quale associazioni autonome, pur se a loro volta associate allo IAASA. Esse non possono agire in nome e per conto del Club, facendo assumere obbligazioni od anche diritti a questa ultima.
14.3 Lo IAASA, per l’esercizio delle attività a rilevanza pubblica di cui all’art. 2 del presente Regolamento, si avvale della collaborazione dei Gruppi Cinofili e delle Associazioni specializzate.
14.4 Le Sezioni Regionali dello IASA svolgono le attività sociali sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dello IASA, nel rispetto della normativa comunitaria ed italiana, delle norme ENCI & FCI.
15 Lo IASA esercita i poteri di indirizzo e controllo nei confronti delle Sezioni Regionali tramite delibere, circolari, comunicati agli interessati.
SEZIONE V.
Norme disciplinari: i soggetti
16.1 Sono sottoposti alle seguenti norme disciplinari i soci dello IAASA, Essi sono tenuti ad osservare lo Statuto Sociale, il presente Regolamento, lo Statuto e gli ulteriori Regolamenti ENCI, le norme tecniche del Libro genealogico e tutte le norme comunitarie, statali ed FCI che comunque regolano e disciplinano l’attività cinologica, nonché le regole di correttezza, buon costume e deontologia sportiva.
16.2 I soci e gli associati delle Sezioni Regionali che facciano parte di organi collegiali previsti dallo Statuto dello IAASA o delle Sezioni Regionali, non possono essere chiamati a rispondere personalmente delle opinioni manifestate o dei voti espressi nel l’ambito delle riunioni dell’organo collegiale del quale sono componenti.
SEZIONE VI.
Le Commissioni di Disciplina
Funzionamento della Commissione di Disciplina (Probiviri)
17.1 Qualsiasi Socio può chiedere che la Commissione dia corso al procedimento disciplinare mediante invio alla Commissione stessa di un esposto contenente:
a) nome e cognome e domicilio del ricorrente;
b) nome e cognome e domicilio dell’incolpato;
c) la descrizione precisa di fatti;
d) l’indicazione di tutti gli elementi probatori.
Al Presidente e al Consiglio Direttivo è data facoltà di denunziare alla Commissione, anche d’ufficio, chiunque sia incorso nelle infrazioni di cui all’art. 23 dello Statuto. Ogni denuncia debitamente sottoscritta deve pervenire entro 90 giorni dalla commissione del fatto denunciato o dalla data in cui il denunciante, il Presidente o il Consiglio Direttivo ne siano venuti a conoscenza. In caso di particolare gravità dopo la contestazione
dell’addebito, la Commissione può sospendere cautelativamente l’incolpato sino all’esito definitivo del procedimento disciplinare. La sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale motivato. Il Segretario della Commissione ricevuto il ricorso provvede alla formazione del fascicolo e all’iscrizione della pratica nell’apposito registro; contesta all’incolpato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti a suo carico concedendogli il termine di giorni quindici per presentare le sue difese scritte ed addurre tutte le prove a sua discolpa.
Il termine decorre dalla data in cui l’incolpato ha sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata di contestazione. Le decisioni devono essere collegiali e prese, per lo meno, a maggioranza. Esse devono essere motivate e devono contenere, oltre una succinta enunciazione dei fatti, le
indicazione delle norme violate, nonché delle prove raccolte che convalidano il convincimento di responsabilità dell’incolpato medesimo e la sanzione irrogata tra quelle previste dallo Statuto. Le decisioni diventano definitive qualora non venga proposto appello alla Commissione di Disciplina di seconda istanza nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il procedimento avanti la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza è regolamentato nella sessione IX – dagli articoli da 45 a 50 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. ai quali espressamente si rinvia.
Le decisioni definitive devono essere poste immediatamente in esecuzione dal Consiglio Direttivo. Nei casi nei quali sia stata applicata la sanzione dell’esclusione di un Socio, la Commissione di Disciplina avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. In caso di rigetto, il procedimento dovrà essere riesaminato dalla stessa commissione per l’applicazione di una diversa sanzione disciplinare.
I provvedimenti disciplinari presi dall’E.N.C.I. a carico di un proprio socio che sia iscritto al Club verranno addottati anche da questo. Per quanto non espressamente previsto verranno applicate le norme relative al procedimento disciplinare così come regolato dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I.